AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" E DONAZIONE CON CLAUSOLA DI PREMORIENZA DELL'ABITAZIONE POSSEDUTA

Con Riposta ad Interpello 12 febbraio 2025, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione dell'agevolazione "prima casa", di cui alla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in caso di donazione con clausola di premorienza dell'abitazione precedentemente acquistata fruendo della medesima agevolazione.
Nel caso in esame, l'Istante, prima di procedere all'acquisto di un nuovo immobile abitativo, intende donare alla madre l'abitazione acquistata fruendo dell'agevolazione "prima casa", apponendo una condizione risolutiva di premorienza del donatario rispetto al donante.
L'Amministrazione finanziaria evidenzia che, nel caso di specie, la donazione deve considerarsi immediatamente efficace, in quanto realizza il trasferimento della titolarità dell'immobile al momento della stipula dell'atto; pertanto, l'Istante, soddisfacendo il requisito della non
possidenza di altro immobile agevolato, potrà procedere all'acquisto di una nuova abitazione fruendo dell'agevolazione in esame, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste.