ACCUMULO ENERGIA RINNOVABILE: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BONUS
In vigore il decreto del Mef con le istruzioni per richiedere il credito d’imposta relativo alle spese di installazione di sistemi immagazzinamento dell’elettricità alimentata da fotovoltaico.
Nuovo credito d’imposta in attuazione in Gazzetta. Con l’edizione di venerdì scorso, la serie generale n. 140 del 2022, è stato pubblicato il decreto 6 maggio del ministero dell’Economia e delle finanze che detta le modalità per richiedere il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo, integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’agevolazione è stata istituita con il comma 812 dell’articolo unico della legge di bilancio per il 2022, è riservata alle persone fisiche che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest’anno sostengono spese documentate per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia, collegati a impianti di produzione dell’elettricità alimentati da pannelli fotovoltaici o, comunque, da altre fonti rinnovabili. Il bonus spetta anche se l’impianto di produzione, al quale il sistema di accumulo deve essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del Dl n. 91/2014).
Gli interessati dovranno inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate: con un provvedimento, da emanare entro novanta giorni a partire dal 18 giugno, la stessa Amministrazione fiscale fornirà sia lo schema da compilare per l’invio delle domande, sia il termine ultimo valido per la spedizione, che dovrà avvenire necessariamente in via telematica.
Anche per questa agevolazione la norma istitutiva prevede un limite massimo di spesa massimo, fissato in 3 milioni di euro per l’anno 2022. L’Agenzia delle entrate una volta esaminate tutte le richieste, determinerà la percentuale della spesa riconosciuta come credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella legge di bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande.
Con un secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà quindi resa pubblica la percentuale della spesa riconosciuta a ciascun soggetto richiedente, a titolo di credito d’imposta.
Una volta avvenuta la quantificazione del credito da parte dell’Agenzia, il singolo contribuente potrà utilizzare l’importo riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili.
L’eventuale parte del credito d’imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d’imposta successivi.