È ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE È POSSIBILE IL REIMPIEGO IN MANSIONI ALTERNATIVE
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1386/2022, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è configurabile, ricorda la Suprema Corte, solo se oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente sia provata anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti.
In particolare, spetta al datore di lavoro dimostrare che, nel momento del recesso datoriale, non era possibile impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti a quelle precedenti il licenziamento.