TRASPORTO MERCI SOTTO LA LENTE EUROPEA: RISCHIO SANZIONI E RESPONSABILITÀ PENALE
Dal 24 gennaio 2026 si applicano nuove sanzioni legate al trasporto merci internazionale. Le regole interessano chi trasporta, spedisce o gestisce merci verso l’estero, incluse le imprese che lavorano con import ed export.
La disciplina deriva dal recepimento delle misure restrittive europee con il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 211, che ha inserito nel codice penale l’articolo 275-bis.
Per il settore, le conseguenze non sono solo economiche. Possono incidere direttamente sulla continuità operativa.
Le nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale non riguardano solo le persone fisiche. Il decreto interviene anche sulla responsabilità delle imprese di trasporto, spedizione e logistica.
In caso di violazioni, le aziende possono essere sanzionate. Le multe possono essere calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo. In alternativa,
possono raggiungere importi molto elevati. Sono previste anche misure interdittive. Tra queste rientrano la sospensione dell’attività, l’esclusione da appalti pubblici e la revoca di autorizzazioni o licenze.
La norma estende la responsabilità anche ai casi in cui il trasporto non è parte dell’operazione commerciale, ma svolge un ruolo operativo.
Nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale: reato penale
L’articolo 275-bis del codice penale introduce la rilevanza penale delle nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale quando il trasporto è collegato alla violazione delle misure restrittive europee.
In particolare, assume rilevanza penale:
• il trasporto, il transito o la movimentazione di merci verso o da
Paesi, enti o soggetti sottoposti a sanzioni UE
• l’importazione o l’esportazione di beni effettuata in violazione dei
divieti europei
• la prestazione di servizi di trasporto, logistica o intermediazione
collegati aoperazioni vietate
• le condotte di elusione delle sanzioni, come l’utilizzo di
documenti falsi, le intestazioni fittizie o le triangolazioni finalizzate
a occultare il reale destinatario finale della merce
La responsabilità può sussistere anche quando l’operatore non è parte del contratto commerciale, ma si limita a eseguire materialmente il trasporto o la spedizione.
Le sanzioni penali e amministrative previste
Nei casi più gravi, la violazione delle misure restrittive attraverso il trasporto merci internazionale comporta:
• reclusione da 2 a 6 anni
• multa da 25.000 a 250.000 euro
• confisca obbligatoria dei beni e dei profitti derivanti
dall’operazione
• pubblicazione della sentenza nei casi di maggiore rilevanza
Per le operazioni di valore economico inferiore a 10.000 euro, è previsto un regime di sanzioni amministrative, con importi:
• da 15.000 a 90.000 euro
Tale disciplina non si applica quando il trasporto riguarda:
• materiale militare
• beni a duplice uso (dual use), per i quali resta fermo il regime
penale
Cosa devono fare operatori e autotrasportatori
Alla luce delle nuove sanzioni sul trasporto merci internazionale, la buona fede non è più sufficiente. È richiesto un approccio preventivo.
Gli operatori devono rafforzare i controlli. Devono verificare clienti, merci e destinazioni. È necessario controllare con regolarità le liste sanzionatorie europee. Occorre garantire la tracciabilità delle operazioni. L’attenzione deve riguardare il mittente, il destinatario finale e i Paesi di transito.
Devono inoltre essere aggiornate le procedure di compliance interna. La formazione del personale e degli autisti diventa essenziale. L’obiettivo è individuare situazioni a rischio prima che il trasporto venga eseguito.