CONTRATTO DI AGENZIA: MODIFICHE UNILATERALI ILLEGITTIME SENZA IL CONSENSO DELL’AGENTE
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026, ha chiarito un principio fondamentale in materia di contratti di agenzia: ogni modifica che ampli le condizioni iniziali del rapporto richiede il consenso dell’agente.
Il caso trae origine da una controversia tra un agente e la società preponente. Quest’ultima, senza ottenere l’accordo dell’agente, aveva comunicato alcune variazioni al contratto, tra cui l’aumento del listino dei prodotti da promuovere. Di fronte al rifiuto dell’agente, la società aveva dichiarato il recesso per giusta causa, rifiutando di corrispondere le competenze di fine rapporto.
La Corte d’Appello aveva già riconosciuto l’illegittimità del recesso, condannando la società al pagamento delle spettanze dovute all’agente. Ora la Suprema Corte ha confermato questa decisione, richiamando le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) applicabile ai rapporti di agenzia. Secondo il testo normativo, le modifiche unilaterali possono riguardare solo riduzioni quantitative, ad esempio della zona di competenza, del portafoglio clienti, delle provvigioni o del numero di prodotti da promuovere. Qualsiasi variazione che implichi un aumento delle prestazioni o del carico di lavoro richiede invece l’approvazione dell’agente.
Nel caso specifico, l’aumento del listino dei prodotti da promuovere configurava un aggravio sia qualitativo sia quantitativo della prestazione, rendendo illegittimo il recesso della società. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che eventuali migliorie o aggiornamenti del listino possono essere accettati, a patto che siano bilanciati da riduzioni compensative, così da non alterare l’equilibrio originario del contratto.
La pronuncia rappresenta un richiamo netto alle società preponenti: le modifiche contrattuali non possono essere imposte unilateralmente quando incidono sul carico di lavoro dell’agente. Il consenso dell’agente, sottolinea la Cassazione, non è una mera formalità, ma un diritto essenziale a garantire l’equità del rapporto contrattuale.