SILENZIO-ASSENSO NEL PERMESSO DI COSTRUIRE: DECORRENZA E LIMITI
Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso rappresenta uno strumento pensato per garantire certezza dei tempi e tutela dell’iniziativa privata, evitando che l’inerzia della pubblica amministrazione blocchi interventi edilizi legittimi. Il riferimento normativo principale è l’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che disciplina termini, condizioni ed effetti di tale istituto.
La decorrenza del silenzio-assenso matura allo scadere del termine ordinario previsto per la conclusione del procedimento, generalmente pari a 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa, prorogabili di ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità. Il presupposto fondamentale è che la domanda sia corredata da tutta la documentazione richiesta: in presenza di carenze o irregolarità, il termine resta sospeso e il silenzio non produce alcun effetto abilitante.
Tuttavia, il silenzio-assenso non opera in modo automatico e illimitato. Sono esclusi i casi in cui l’intervento ricada in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici, oppure quando siano necessari atti di assenso di altre amministrazioni non acquisiti. In tali ipotesi, l’assenza di un provvedimento espresso non equivale mai ad autorizzazione.
È inoltre importante chiarire che il silenzio-assenso non sana eventuali profili di illegittimità dell’intervento. Se l’opera risulta in contrasto con la normativa urbanistica o edilizia vigente, l’amministrazione può comunque esercitare i propri poteri di autotutela e repressione degli abusi.
In conclusione, il silenzio-assenso nel permesso di costruire costituisce una garanzia procedurale, non un lasciapassare indiscriminato: uno strumento utile, ma da utilizzare con attenzione e piena consapevolezza dei suoi limiti.