SILENZIO-ASSENSO EDILIZIO: DA QUANDO PRODUCE EFFETTI
Lo scorso 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, che introduce novità anche in ambito edilizio. Tra le misure più attese c’è la disciplina aggiornata del silenzio-assenso per i permessi di costruire, pensata per accelerare i tempi di risposta delle amministrazioni locali.
In base alla nuova normativa, il meccanismo del silenzio-assenso opera in modo più chiaro: se l’amministrazione non si pronuncia entro i termini previsti dalla legge sull’istanza di permesso di costruire, il silenzio dell’ente equivale ad assenso e il titolo si considera formatosi automaticamente. Il momento in cui il permesso “tacito” produce effetti coincide con la scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento. Da quel giorno, il richiedente può avviare i lavori, come se avesse ricevuto una formale autorizzazione.
La ratio alla base del provvedimento è evidente: snellire la burocrazia, favorire gli investimenti e offrire certezze temporali alle imprese e ai cittadini. Tuttavia, l’applicazione del silenzio-assenso resta vincolata a condizioni stringenti. La domanda deve essere completa e conforme agli strumenti urbanistici, e non devono sussistere profili di tutela paesaggistica o altri vincoli che richiedano approfondimenti specifici. In assenza di questi requisiti, il silenzio non può essere interpretato come consenso.
L’introduzione della legge n. 182 del 2025 offre quindi una prospettiva di maggiore efficienza, ma non elimina del tutto la necessità di un’attenta istruttoria. Il silenzio-assenso non è una licenza automatica a costruire, bensì uno strumento che spinge verso una pubblica amministrazione più rapida e responsabile, pur lasciando spazio a controlli successivi per verificare la legittimità degli interventi realizzati.