PER IL CONGUAGLIO CIGS SERVE L’ESECUZIONE: LA RICHIESTA NON INTERROMPE I TERMINI DI DECADENZA

In materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS), la giurisprudenza continua a ribadire un principio ormai consolidato: il conguaglio assume efficacia solo se effettivamente eseguito. La semplice richiesta, anche se tempestiva, non è sufficiente a interrompere o sospendere i termini di decadenza previsti per il recupero delle somme da parte dell’INPS.
Il conguaglio CIGS rappresenta il meccanismo con cui il datore di lavoro, dopo aver anticipato ai lavoratori le integrazioni salariali, recupera le somme erogate mediante compensazione con i contributi dovuti all’Istituto. Tuttavia, per beneficiare di tale facoltà, è necessario che l’operazione sia concretamente realizzata, non essendo sufficiente la sola presentazione della domanda o la segnalazione dell’intenzione di procedere.
Secondo la Corte di cassazione, la decadenza decorre dal momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto effettuare il conguaglio, e non da quando ne presenta la richiesta. L’eventuale ritardo nell’esecuzione, anche se imputabile
a difficoltà amministrative o a dubbi interpretativi, non sospende il termine decadenziale. Tale principio trova fondamento nell’esigenza di garantire certezza nei rapporti tra imprese e amministrazione, evitando la formazione di crediti “potenziali” non tempestivamente definiti.
In altre parole, per conservare il diritto al recupero delle somme anticipate ai lavoratori in CIGS, l’azienda deve procedere al conguaglio nei tempi e nei modi stabiliti, curando che l’operazione sia effettiva e correttamente contabilizzata. Diversamente, decorso il termine previsto, il diritto decade e non è più azionabile, indipendentemente dall’avvenuta presentazione di istanze o richieste formali.
Il messaggio che emerge è chiaro: nella gestione degli ammortizzatori sociali, la diligenza operativa è essenziale. Solo l’effettiva esecuzione del conguaglio tutela l’azienda e preserva la regolarità del rapporto con l’INPS.
TOP