INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO: LA CONTRIBUZIONE È DOVUTA ANCHE IN CASO DI RINUNCIA

La cessazione del rapporto di lavoro è un momento che richiede particolare attenzione sotto il profilo retributivo e contributivo. Tra gli istituti coinvolti vi è l’indennità sostitutiva del preavviso, che sorge quando una delle parti risolve il contratto senza rispettare il periodo di preavviso previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Tale indennità, di natura retributiva, ha lo scopo di compensare il mancato godimento del preavviso e si configura come un corrispettivo in denaro sostitutivo di una prestazione lavorativa non resa.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’indennità di mancato preavviso, anche se corrisposta in via sostitutiva, costituisce a tutti gli effetti retribuzione imponibile ai fini contributivi. Non assume rilievo la volontà delle parti di rinunciare alla corresponsione della somma, poiché l’obbligazione contributiva sorge in presenza di un reddito di lavoro dipendente potenziale, ossia derivante dal rapporto di lavoro e non dall’effettivo pagamento della somma.
La Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso è obbligatorio anche nell’ipotesi in cui le parti, di comune accordo, rinuncino al relativo pagamento. Tale rinuncia non elimina la base imponibile contributiva, poiché l’obbligo previdenziale ha natura pubblicistica e non può essere inciso da patti tra privati (art. 2113 c.c.). In tal senso si è espressa la Cassazione, Sezione Lavoro, ribadendo che la contribuzione previdenziale deve essere versata in relazione a tutte le somme che, per legge o contratto, il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere, indipendentemente dal loro effettivo pagamento.
Pertanto, anche nel caso di dimissioni o licenziamento con rinuncia reciproca al preavviso, l’azienda è comunque tenuta a calcolare e versare i contributi sull’importo dell’indennità sostitutiva virtualmente dovuta. Diversamente, si configurerebbe una violazione degli obblighi contributivi, con le conseguenti sanzioni e recuperi da parte degli enti previdenziali.
La disciplina tutela l’integrità della base imponibile su cui si fonda il sistema previdenziale, impedendo che accordi individuali possano ridurne la consistenza. In conclusione, la rinuncia all’indennità di mancato preavviso non ha effetti sull’obbligo contributivo, che resta pienamente operante per garantire la correttezza dei versamenti e la tutela assicurativa del lavoratore.
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