TURNI MASSACRANTI: IL DATORE DI LAVORO RISARCISCE LA FAMIGLIA DEL MEDICO DECEDUTO PER INFARTO

La Corte di cassazione ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un medico ospedaliero, deceduto a causa di un infarto ritenuto conseguenza diretta delle condizioni di lavoro eccessivamente stressanti e dei turni massacranti ai quali era sottoposto. Secondo i giudici, l’organizzazione del lavoro imposta dall’azienda sanitaria aveva superato i limiti di sopportabilità
umana, costringendo il professionista a turnazioni prolungate e senza adeguati tempi di recupero psico-fisico. Tale condotta, secondo la Suprema Corte, ha determinato un grave rischio per la salute del lavoratore, concretizzatosi poi nell’evento fatale. La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile, ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti, anche quando l’attività richiede un elevato impegno professionale. Nel caso specifico, la violazione di tale obbligo è stata ritenuta evidente: l’eccessivo carico di lavoro, le reperibilità continue e l’assenza di un’adeguata organizzazione dei turni hanno generato una condizione di stress cronico culminata nell’infarto che ha provocato la morte del medico. Gli eredi del professionista hanno così ottenuto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti per la perdita del congiunto. Con questa pronuncia la Cassazione ha inteso riaffermare un principio fondamentale: la tutela della salute del lavoratore non può essere sacrificata alle esigenze organizzative dell’impresa o del servizio pubblico. Ogni datore è tenuto a garantire condizioni di lavoro sostenibili e a prevenire situazioni di rischio, specialmente in contesti, come quello sanitario, in cui la pressione e la responsabilità sono particolarmente elevate. La sentenza rappresenta un monito per tutte le amministrazioni e le aziende affinché la gestione del personale non oltrepassi mai il limite della dignità e della sicurezza umana.

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