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Con Ordinanza 25 settembre 2025, n. 26107, la Cassazione si è espressa sull'applicabilità delle sanzioni per dichiarazione infedele nel caso di errori contabili nel bilancio che non incidono né sulla determinazione dell'imponibile né sull'imposta dovuta.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la sola presenza di un errore contabile nel bilancio, se privo di effetti sulla determinazione del reddito d'impresa o sull'imposta dichiarata, non integra una dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. Il presupposto per l'applicazione della sanzione in questione, infatti, è la sussistenza di un'effettiva divergenza tra il reddito imponibile dichiarato e quello accertato, tale da produrre effetti fiscalmente rilevanti.
Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto inapplicabile, nella fattispecie in esame, la sanzione per infedele dichiarazione, in quanto l'errore nella rappresentazione di un debito inesistente è stato bilanciato da una posta di pari importo, erroneamente registrata tra le rimanenze.
Questa duplicazione contabile, sebbene irregolare, non ha prodotto effetti sul conto economico, né ha modificato la base imponibile. La dichiarazione dei redditi, pertanto, non può considerarsi infedele.

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