SE IL DATORE DI LAVORO SOSPETTA DEL DIPENDENTE, SÌ ALLE TELECAMERE NASCOSTE

Il datore di lavoro può installare nei locali della propria azienda telecamere nascoste per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori e le cui videoregistrazioni saranno utilizzabili in sede processuale.
Con molta chiarezza, nella sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, la V Sezione penale della Corte costituzionale, ha affermato il principio di diritto secondo cui “il diritto alla riservatezza del dipendente cede difronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro”.
In altri termini, la Legge vieta la videosorveglianza sul luogo di lavoro quando questa sia predisposta per effettuare un controllo a distanza del lavoratore, non quando questa sia stata installata per effettuare un controllo mirato su un dipendente in presenza di un sospetto di un’attività illecita commessa.
Con molta chiarezza, nella sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, la V Sezione penale della Corte costituzionale, ha affermato il principio di diritto secondo cui “il diritto alla riservatezza del dipendente cede difronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, una dipendente di una farmacia era stata sospettata dal suo datore di lavoro aver sottratto somme di denaro dal registratore di casa in occasione dell’apertura del cassetto per le operazioni di pagamento dei clienti o di cambio moneta e di aver sottratto prodotti farmaceutici per un danno complessivo di poco superiore ai 120.000 euro.
Per dimostrare la responsabilità della dipendente, il datore di lavoro aveva installato senza dare alcun avviso ai dipendenti delle telecamere nascoste che puntavano sui registratori di cassa e sullo spogliatoio personale dei dipendenti.
Sulla base anche di questa prova documentale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado per insussistenza del fatto, aveva condannato la dipendente per furto continuato aggravato dalla destrezza e per aver cagionato un danno di rilevante entità.
Corte di cassazione, sez. V Penale, sentenza (ud. 4 giugno 2025) 5 agosto 2025, n. 28613