PENSIONI INPS E PIGNORAMENTO: COSA DICE LA LEGGE SULLA LEGITTIMITÀ E SULLE SOGLIE DI PROTEZIONE

Il pignoramento delle pensioni INPS, entro precisi limiti, è conforme alla Costituzione. A chiarirlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna in relazione all’articolo 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, recante la revisione degli ordinamenti pensionistici.
La norma consente all’INPS di procedere al pignoramento delle pensioni per il recupero di crediti derivanti da prestazioni indebite o da contributi omessi, nel limite massimo di un quinto dell’importo percepito dal pensionato. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata a una tutela fondamentale: deve essere sempre garantita la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico, ritenuto essenziale per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Secondo la Corte, questa disciplina non viola né il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, né il diritto alla sicurezza sociale previsto dall’articolo 38, secondo comma. Il sistema normativo realizza infatti un equilibrato bilanciamento tra l’interesse pubblico al recupero delle risorse indebitamente erogate e la necessità di proteggere la funzione previdenziale della pensione, che resta finalizzata al sostentamento del beneficiario.
I giudici costituzionali hanno sottolineato come il limite del quinto e la tutela del minimo vitale impediscano che il pignoramento si traduca in una compressione eccessiva del diritto del pensionato a un’esistenza dignitosa. In questo modo, la pensione continua a svolgere la sua funzione sociale primaria, pur consentendo all’ente previdenziale di recuperare somme dovute.
La sentenza n. 216/2025 si inserisce dunque in un orientamento volto a rafforzare la legittimità degli strumenti di recupero dell’INPS, ribadendo al contempo che la protezione del reddito pensionistico resta un principio imprescindibile dell’ordinamento costituzionale.

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