PRESSIONI IN UFFICIO E PREPENSIONAMENTO: SÌ AL DANNO ALL’IMMAGINE, NO AL MOBBING
La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 32598 del 14 dicembre 2025, si è pronunciata su un caso di risarcimento danni richiesto da un lavoratore che sosteneva di essere stato vittima di condotte vessatorie del datore di lavoro, condotte che lo avrebbero spinto a ricorrere al prepensionamento anticipato.
Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, sostenendo che era errata la distinzione operata tra mobbing e violazione degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza previsti dall’articolo 2087 del Codice civile. Secondo la Cassazione, tuttavia, la decisione impugnata risulta corretta: «la nozione di mobbing ha natura medico-legale e non rilevanza autonoma ai fini giuridici», essendo funzionale a identificare comportamenti che possono configurare violazioni dell’art. 2087 c.c. e della normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In altre parole, il mobbing non è un concetto giuridico indipendente, ma uno strumento diagnostico per valutare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro.
Diversamente, i giudici hanno ritenuto fondata la censura relativa al danno all’immagine del lavoratore. La Corte ha sottolineato come la prolungata inattività imposta dal datore non costituisca soltanto una violazione dell’art. 2103 c.c., ma incida anche sul diritto fondamentale al lavoro, concepito come mezzo di realizzazione della personalità del lavoratore. L’impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica determina inevitabilmente un pregiudizio alla professionalità e all’immagine del dipendente, configurando un danno non patrimoniale meritevole di risarcimento.
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato: le condotte del datore che riducono il lavoratore all’inattività prolungata possono essere valutate non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione all’impatto sulla dignità professionale e personale. Anche se il mobbing come concetto autonomo non trova riconoscimento giuridico, il danno all’immagine e alla professionalità rimane pienamente tutelabile, a prescindere dall’esistenza di comportamenti vessatori formalmente qualificabili come tali.
In conclusione, la sentenza chiarisce che il prepensionamento forzato o la marginalizzazione lavorativa imposta dal datore possono comportare conseguenze risarcitorie significative, purché si dimostri il nocumento alla dignità, all’immagine e alla realizzazione professionale del dipendente.