ACCERTAMENTO INDUTTIVO E CONTABILITÀ IN NERO: PRESUNZIONI E ONERE PROBATORIO NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Con l’Ordinanza 5 gennaio 2026, n. 234, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sui presupposti dell’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, chiarendo il valore probatorio della cosiddetta contabilità “in nero” ai fini della ricostruzione dei maggiori ricavi non dichiarati.
La Suprema Corte ha ribadito che, nell’ambito dell’accertamento induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, il convincimento del giudice può legittimamente fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non è dunque necessario un complesso quadro indiziario, essendo sufficiente un elemento presuntivo idoneo, valutato secondo criteri di ragionevolezza e coerenza logica.
In tale contesto, la Cassazione attribuisce particolare rilevanza alla contabilità extracontabile, costituita da appunti personali, annotazioni informali e documenti non ufficiali riconducibili all’imprenditore. Tali elementi, se attendibili e coerenti con l’attività svolta, possono integrare un valido indizio dell’esistenza di ricavi occultati, assumendo pieno valore presuntivo.
La Corte precisa, inoltre, che la nozione civilistica di scritture contabili, di cui agli artt. 2709 e ss. c.c., non si limita ai registri obbligatori previsti dalla legge, ma ricomprende ogni documento idoneo a rappresentare, in termini quantitativi o monetari, le operazioni d’impresa, la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività esercitata.
Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia assolto all’onere di allegare tali elementi indiziari, spetta al contribuente fornire un’adeguata prova contraria, dimostrando l’inesattezza o l’irrilevanza delle annotazioni extracontabili. In mancanza, l’accertamento fondato sulla contabilità in nero risulta pienamente legittimo.