INPS: ANNULLAMENTO DELLE DOMANDE DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE AGRICOLO

L’INPS ha avviato la fase di notifica dei provvedimenti di annullamento relativi alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro del settore agricolo, in applicazione delle misure introdotte dall’articolo 222 del Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
L’agevolazione, finalizzata a sostenere le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardava i contributi previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 ed era destinata ai datori di lavoro operanti in specifiche filiere del comparto agricolo e agroalimentare. In particolare, rientravano nel perimetro dell’esonero le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, nonché quelle attive nei settori dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Con il Messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026, l’Istituto previdenziale ha comunicato che sono in corso le notifiche dei provvedimenti di annullamento nei confronti delle domande che hanno avuto esito negativo a seguito delle verifiche effettuate. Tali provvedimenti riguardano i casi in cui non sono risultati soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
L’INPS ha comunque precisato che, avverso i provvedimenti di annullamento, i datori di lavoro interessati possono presentare apposita istanza di riesame, secondo le modalità e i termini indicati dall’Istituto, al fine di consentire una nuova valutazione della posizione contributiva.

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