PATENT BOX: PER PROVARE L'ESISTENZA DEL SOFTWARE BASTA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 6, D.L. n. 146/2021 (c.d. "Patent box").
In particolare, il quesito posto all'Agenzia riguarda la possibilità di avvalersi della già menzionata agevolazione, in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta per la creazione e lo sviluppo di software
protetti da copyright, anche in assenza di registrazione presso la SIAE.
Sul punto, l'Agenzia ha precisato che, anche in assenza della registrazione presso la SIAE:
•la prova dell'esistenza del software;
•la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività
tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno;
•la circostanza per cui la titolarità dei diritti esclusivi sul software
stesso sia in capo al richiedente;
possono risultare da una dichiarazione sostitutiva (di cui al D.P.R. n.
445/2000).