LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SPETTA ANCHE SENZA REINTEGRO
Con l’Ordinanza n. 381 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di tutela del reddito dei lavoratori, stabilendo che l’indennità di disoccupazione spetta anche quando, a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo, la reintegrazione non si traduca in una effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’INPS contro la decisione della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto il diritto di una lavoratrice a percepire l’indennità di disoccupazione nonostante l’intervenuta reintegrazione formale alle dipendenze del datore di lavoro. La lavoratrice, infatti, pur avendo ottenuto una pronuncia favorevole sull’illegittimità del licenziamento, non era mai riuscita a rientrare concretamente in servizio né a percepire le retribuzioni maturate.
I giudici di merito avevano accertato che il credito retributivo era rimasto insoddisfatto, nonostante i tentativi di recupero intrapresi anche in sede esecutiva e fallimentare, con la conseguenza che la situazione di disoccupazione doveva considerarsi di fatto involontaria.
Nel confermare tale impostazione, la Cassazione ha ribadito che la funzione dell’indennità di disoccupazione è quella di garantire un sostegno al reddito in presenza di una reale mancanza di lavoro. Pertanto, anche in presenza di una reintegrazione solo formale, priva di effetti concreti, il diritto alla prestazione previdenziale non può essere negato.
La decisione rafforza la tutela dei lavoratori, valorizzando la sostanza della situazione occupazionale rispetto alla mera apparenza giuridica del rapporto di lavoro.