LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI DAL “BLOCCO” DEI LICENZIAMENTI DURANTE IL COVID-19

Lo afferma la Corte costituzionale con la Sentenza n. 141 depositata il 31 luglio 2025. Per via della posizione di autonomia e di discrezionalità ricoperta dal dirigente all’interno dell’azienda, nonché dei suoi poteri rappresentativi, egli possiede uno status che giustifica l’applicazione del regime della libera recedibilita` in assenza delle garanzie previste dalla disciplina sui licenziamenti individuali. Tuttavia, lo stesso status (sempre a livello di disciplina generale) non esclude che ad essi possa applicarsi il regime dei licenziamenti collettivi, al pari delle altre categorie di lavoratori. Il “blocco” dei licenziamenti è stata una misura eccezionale e temporanea, oltre che proporzionata all’effettiva necessita`, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune che comunque restava contemperata con il minor sacrificio possibile dei vari interessi in gioco, e ciò determina la non manifesta irragionevolezza della disciplina introdotta dal Legislatore durante l’emergenza pandemica.