BONUS MANIFESTI PUBBLICITARI: SPETTA AL 100%.

Le Entrate viste le comunicazioni pervenute da parte dei potenziali beneficiari del bonus manifesti pubblicitari fissa al 100% la percentuale spettante.

Con Provvedimento n 8902 del 18 marzo le Entrate fissano la percentuale piena per il bonus manifesti pubblicitari.

Ricordiamo che l’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021 è stato previsto che: 

-i potenziali beneficiari dell’agevolazione devono presentare telematicamente apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 10 marzo 2022; 

-ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella suddetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli importi dei canoni indicati nelle comunicazioni. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento; 

-per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione in modo che possano essere scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario. 

Considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. 

Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste.

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