SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI: IL MEF DEFINISCE LE NUOVE REGOLE
Il ministero dell’Economia ha aggiornato le modalità di condivisione dei dati fiscali con gli altri Paesi, introducendo novità legate alla diffusione delle cripto valute e della moneta elettronica
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 302 dello scorso 31 dicembre, il decreto ministeriale del 30 dicembre 2025, che aggiorna le procedure di scambio automatico delle informazioni fiscali tra l’Italia e gli Stati esteri, adeguandole alle più recenti direttive europee e agli accordi internazionali.
Le nuove regole sono state rimodellate alla luce della novità introdotte dalla direttiva (Ue) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 modificando il decreto del 28 dicembre 2015 attuativo della legge n. 95/2015. Quest’ultima ha introdotto in Italia gli obblighi di comunicazione previsti dall’accordo Fatca stipulato con gli Stati Uniti e dagli accordi multilaterali sullo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri.
Il testo aggiornato fa spazio alla moneta elettronica, alle valute digitali delle banche centrali e alle cripto attività soggette a comunicazione.
Di conseguenza, vengono riviste definizioni, procedure e categorie di attività finanziarie, così da identificare correttamente questi strumenti ai fini dello scambio informativo. Rientrano ora, ad esempio, nelle definizioni di “istituzioni di deposito” ed “entità di investimento” anche i soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali della banca centrale per conto dei clienti.
Cambiano anche gli obblighi di comunicazione per la verifica fiscale: i dati dei titolari dei conti dovranno essere aggiornati ogni volta sia necessario per rispettare le norme antiriciclaggio (Aml/Kyc). Solo in casi eccezionali, quando non è possibile ottenere subito l’autocertificazione, sarà consentito applicare temporaneamente le procedure previste per i conti preesistenti, fino alla successiva acquisizione e convalida dell’autocertificazione.
Il decreto stabilisce, tra l’altro, che ogni anno, entro il 15 maggio, dovranno essere pubblicati, sui siti del dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (allegato C al Dm 28 dicembre 2015) e di quelle che partecipano allo scambio automatico (allegato D al Dm 28 dicembre 2015).
Le nuove disposizioni, precisa il provvedimento, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027 è prevista una fase transitoria: gli intermediari non saranno tenuti a comunicare alcune informazioni aggiuntive sui titolari dei conti già esistenti al 31 dicembre 2025, qualora non le abbiano già a disposizione.