LEGNAME E PELLET CON IVA AL 10%: CONTA LA NATURA DEI PRODOTTI, NON LA DESTINAZIONE

La determinazione dell’aliquota Iva applicabile a legname e pellet segue una regola chiara: ciò che conta è la natura dei beni, non l’uso a cui sono destinati. Questo principio, ribadito dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni dubbi frequenti nella compravendita di prodotti legnosi, soprattutto nel settore dell’energia domestica e industriale.
In pratica, sia il legname da ardere che il pellet utilizzati per riscaldamento domestico o per impianti industriali rientrano nell’aliquota ridotta al 10%, purché si tratti di prodotti classificati come beni di prima necessità. Non è rilevante se il consumatore finale intenda impiegarli per un caminetto, una caldaia o un forno: la legge si concentra sulla tipologia del bene, e non sull’uso che ne verrà fatto.
Questa distinzione è fondamentale per produttori, rivenditori e consumatori. Garantisce certezza fiscale e riduce il rischio di errori nella fatturazione. In sintesi, per applicare correttamente l’Iva al 10% basta identificare la natura del prodotto, senza doversi preoccupare della destinazione finale. Una regola semplice che semplifica la gestione fiscale di legname e pellet, rendendo più trasparente il mercato.

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