NESSUN RISARCIMENTO PER MALATTIA PROFESSIONALE SE MANCA LA PROVA DELL’IMPIEGO

In materia di malattia professionale, il diritto all’indennizzo non può prescindere dalla dimostrazione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ribadisce infatti che, anche in presenza di una patologia riconducibile all’attività lavorativa svolta, il lavoratore è tenuto a provare l’esistenza di un valido rapporto di lavoro nel periodo in cui si sarebbe verificata l’esposizione al rischio.
L’indennizzo assicurativo, in particolare quello erogato dall’INAIL, presuppone non solo l’accertamento della malattia e del nesso causale con l’attività lavorativa, ma anche la dimostrazione che tale attività sia stata svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro tutelato. In mancanza di tale prova, viene meno uno degli elementi fondamentali per l’operatività della tutela assicurativa.
Non è sufficiente, dunque, allegare dichiarazioni generiche o elementi indiziari: occorrono documenti, testimonianze attendibili o altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e la sua riconducibilità al datore di lavoro. In assenza di tali riscontri, la domanda di risarcimento o di indennizzo è destinata a essere respinta.
Il principio mira a garantire certezza giuridica e a evitare riconoscimenti automatici non supportati da adeguati elementi probatori, riaffermando l’onere della prova in capo al lavoratore che richiede la tutela.
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