SERVIZI DI BABY-SITTING: PRECISAZIONI SULLE SOMME NON IMPONIBILI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
I servizi di baby-sitting rientrano tra le misure di welfare aziendale che, a determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori dipendenti. La normativa fiscale prevede infatti l’esclusione da imposizione delle somme e dei valori erogati dal datore di lavoro per finalità di educazione e assistenza dei familiari, compresi i figli, purché tali benefici siano riconosciuti nel rispetto dei requisiti previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, non costituiscono reddito imponibile i servizi di baby-sitting messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o rimborsati al dipendente nell’ambito di piani di welfare aziendale offerti alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee. L’agevolazione opera a condizione che il beneficio abbia una finalità sociale e non si traduca in una mera erogazione monetaria sostitutiva della retribuzione.
Rientrano nell’esclusione anche i rimborsi delle spese sostenute per servizi di assistenza ai figli in età prescolare, se adeguatamente documentati e riconducibili a prestazioni effettivamente fruite. Diversamente, le somme corrisposte in denaro senza vincolo di destinazione o al di fuori di un piano di welfare strutturato concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Una corretta applicazione delle regole fiscali consente dunque di valorizzare i servizi di baby-sitting come strumento di conciliazione vita-lavoro, garantendo vantaggi sia per i lavoratori sia per le imprese, nel rispetto della normativa tributaria vigente.