WHATSAPP NON BASTA: NULLO IL LICENZIAMENTO SENZA ADDEBITO DISCIPLINARE

Il licenziamento intimato tramite WhatsApp non è di per sé illecito, ma diventa nullo quando manca il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’ordinamento. In particolare, nei casi di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a formulare una preventiva e specifica contestazione dell’addebito, consentendo al lavoratore di esercitare il diritto di difesa, anche mediante eventuali giustificazioni.
La comunicazione immediata del recesso, senza che sia stata previamente contestata la condotta contestata, viola l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, norma poste a tutela del contraddittorio e della correttezza del procedimento disciplinare. L’utilizzo di strumenti informali come WhatsApp, seppur ormai diffuso nei rapporti di lavoro, non può eludere tali obblighi né comprimere le garanzie sostanziali riconosciute al dipendente.
La giurisprudenza ribadisce che la forma del mezzo utilizzato per comunicare il licenziamento è secondaria rispetto al rispetto della procedura. In assenza della preventiva contestazione disciplinare, il licenziamento deve considerarsi nullo, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dalla legge. La rapidità della messaggistica istantanea non può dunque tradursi in una scorciatoia a scapito dei diritti fondamentali del lavoratore.
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