RIENTRO CERVELLI: COME FUNZIONA DAVVERO LA PROROGA DEGLI INCENTIVI DOPO I NUOVI CHIARIMENTI DEL FISCO
Arrivano nuovi chiarimenti sul regime agevolato per il rientro dei ricercatori in Italia, con indicazioni importanti su tempi e modalità di estensione del beneficio fiscale. Con la risposta a interpello n. 80 del 18 marzo 2026, l’Amministrazione finanziaria ha precisato alcuni aspetti applicativi per chi ha trasferito la residenza prima del 2020 e ha già esercitato l’opzione di proroga.
Il caso analizzato riguarda un contribuente rientrato nel 2019 dopo un periodo all’estero superiore a tre anni, che ha usufruito dell’agevolazione dal 2019 al 2022. Nell’aprile 2023 ha esercitato l’opzione di estensione, avendo già un figlio minorenne. Successivamente, nell’agosto dello stesso anno, è nato un secondo figlio, elemento che ha sollevato dubbi sulla possibilità di ottenere un’ulteriore proroga più lunga.
Il chiarimento fornito stabilisce che la prima estensione resta valida fino a otto periodi d’imposta complessivi, senza considerare eventi successivi alla data di esercizio dell’opzione. La nascita del secondo figlio, infatti, non incide retroattivamente su quanto già scelto.
Tuttavia, si apre una nuova opportunità: il contribuente potrà accedere a un’ulteriore estensione fino a undici anni complessivi, ma solo esercitando una nuova opzione entro giugno 2027 e versando gli importi richiesti. La risposta conferma quindi un principio chiave: ogni proroga va valutata in base alla situazione esistente al momento della scelta, ma eventi successivi possono dare accesso a nuove opzioni, se rispettate le condizioni previste.