LICENZIAMENTO PER MALATTIA ILLEGITTIMO SENZA SUPERAMENTO DEL COMPORTO: LA CASSAZIONE CONFERMA LA TUTELA DEL LAVORATORE

Il licenziamento del lavoratore per assenze legate alla malattia è nullo se non viene superato il cosiddetto periodo di comporto. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, confermando un orientamento consolidato in materia di tutela del lavoro.
La vicenda nasce dal recesso disposto da un’azienda nei confronti di un dipendente, accusato di assenteismo per ripetute malattie, spesso coincidenti con turni notturni. Una situazione che aveva generato difficoltà organizzative e maggiori costi per il datore di lavoro. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva già dichiarato nullo il licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un’indennità risarcitoria.
Il ricorso dell’azienda è stato respinto in via definitiva dalla Cassazione, che ha chiarito come, in presenza di assenze per malattia, trovi applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 2110 del Codice civile. Tale norma stabilisce che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto fino al superamento del periodo di comporto, ossia il limite massimo di assenze tollerate.
Secondo i giudici, eventuali disservizi o un calo di rendimento non possono giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima del superamento di tale soglia. La decisione rafforza così il principio secondo cui la tutela della salute del lavoratore prevale sulle esigenze organizzative dell’impresa, garantendo un equilibrio tra diritti individuali e interessi aziendali.

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