LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PRIMA DEL COMPORTO: LA MALATTIA DEL LAVORATORE PREVALE SULLE ESIGENZE AZIENDALI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto del lavoro: il datore non può licenziare il lavoratore per assenze dovute a malattia prima del superamento del periodo di comporto. La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente a causa delle frequenti assenze, spesso coincidenti con i turni notturni, che avevano comportato difficoltà organizzative e costi aggiuntivi per l’azienda.
La Corte d’Appello aveva già dichiarato nullo il licenziamento, disponendo la reintegra del lavoratore e il risarcimento del danno. La società ha quindi impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo la legittimità del recesso per esigenze organizzative. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia di merito, chiarendo che, quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia, trova applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 2110 del Codice civile.
Tale norma stabilisce che il rapporto di lavoro non può essere risolto unilateralmente dal datore finché non sia superato il periodo di comporto, ossia il limite massimo di assenze per malattia previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Solo oltre tale soglia il licenziamento può considerarsi legittimo.
Ne consegue che motivazioni quali lo scarso rendimento o i disservizi aziendali non possono giustificare il licenziamento prima del superamento del comporto. La decisione rafforza dunque la tutela del lavoratore malato, riaffermando la prevalenza delle garanzie previste dall’ordinamento rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro.

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