POS BLOCCATO DOPO LA MIGRAZIONE DELLA LINEA: RESPONSABILITÀ E DANNO ALL’IMMAGINE COMMERCIALE
Con la sentenza n. 294/2026 del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Cagliari si è pronunciato su una vicenda sempre più frequente nella prassi commerciale: il blocco del POS a seguito della migrazione di una linea telefonica business e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’esercente.
Il caso trae origine dal passaggio dell’utenza da un operatore a un altro, operazione che aveva determinato un’interruzione del servizio dati tale da rendere inutilizzabile il terminale per i pagamenti elettronici. Per diversi giorni l’attività commerciale non aveva potuto accettare carte e bancomat, con perdita di clientela e inevitabili ripercussioni sull’immagine dell’impresa.
Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale dell’operatore, evidenziando come, nei rapporti business, l’affidabilità e la continuità del servizio costituiscano elementi essenziali della prestazione. La migrazione della linea, pur essendo operazione tecnica complessa, non può tradursi in un disservizio tale da paralizzare strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività economica.
Sotto il profilo del danno, il giudice ha distinto tra lucro cessante e danno all’immagine commerciale. Il primo è stato riconosciuto in presenza di elementi presuntivi idonei a dimostrare la contrazione degli incassi nel periodo di inattività del POS. Quanto al danno reputazionale, è stato valorizzato il pregiudizio derivante dall’impossibilità di offrire un servizio ormai considerato standard, con conseguente perdita di affidabilità agli occhi della clientela.
La decisione ribadisce che, in ambito imprenditoriale, anche un disservizio temporaneo può incidere in modo significativo sulla competitività dell’azienda, legittimando una tutela risarcitoria piena quando sussistano inadempimento e nesso causale.