PERCEPISCE IL REDDITO CITTADINANZA ANCHE SE HA UN PRECEDENTE PER DROGA: NO ALLA CONDANNA

Non va condannato il soggetto che nel richiedere il reddito di cittadinanza non palesa anche la sua condanna per droga avvenuta dieci anni prima. La Corte di Cassazione, infatti, con la Sentenza n. 6560 del 14 febbraio 2024, ha chiarito che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il reato di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019, solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. E poiché quando l'imputato ha presentato la domanda, e fino al primo gennaio 2022, il fatto non era identificato dalla legge come reato ostativo, l'omessa comunicazione delle condanne a suo carico non può essere ritenuta idonea a integrare il contestato reato di cui al citato articolo 7.

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