DEBITI FISCALI DEGLI ENTI: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO I LIQUIDATORI SONO RESPONSABILI
Con la Sentenza n. 6274 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene a chiarire in modo netto la responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari degli enti. Il principio ribadito si fonda sull’art. 36 del DPR n. 602/1973, secondo cui i liquidatori sono personalmente responsabili qualora non provvedano al pagamento delle imposte utilizzando le risorse disponibili durante la fase di liquidazione.
La responsabilità nasce, in particolare, quando il liquidatore destina le attività dell’ente ad altri scopi, omettendo di soddisfare i crediti fiscali. Si tratta di una responsabilità diretta, che l’Amministrazione finanziaria può accertare mediante un atto motivato. Tuttavia, la normativa prevede una via di esonero: il liquidatore può evitare conseguenze dimostrando di aver prima saldato i debiti tributari oppure di aver pagato crediti con priorità superiore rispetto a quelli erariali.
La pronuncia estende inoltre l’ambito soggettivo della responsabilità. Le stesse regole si applicano agli amministratori in carica al momento dello scioglimento, nel caso in cui non siano stati nominati liquidatori, nonché agli amministratori che, nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione, abbiano posto in essere operazioni di liquidazione o occultato attività sociali, anche attraverso irregolarità contabili.
La decisione rafforza quindi l’orientamento volto a tutelare l’interesse erariale, imponendo a liquidatori e amministratori una gestione attenta e trasparente della fase finale della vita dell’ente, soprattutto in presenza di obblighi fiscali ancora pendenti.