NULLA LA CLAUSOLA DI TINTEGGIATURA ALLA FINE DELLA LOCAZIONE

 Con Sentenza 9 novembre 2023, n. 2212, il Tribunale di Velletri ha stabilito che, in tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subìto dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978. In particolare, tale clausola va ritenuta nulla in quanto, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente concordato a carico del conduttore.

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