NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO E REPERIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE: PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Con l’Ordinanza n. 30615 del 20 novembre 2025, la Corte di cassazione ha chiarito importanti aspetti in tema di notifica dell’avviso di accertamento e reperibilità del contribuente. La vicenda riguarda un contribuente che contestava la validità della notifica di un avviso di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo di non essere stato effettivamente reperibile all’indirizzo dichiarato.
La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la notifica si considera valida se eseguita secondo le modalità previste dalla legge, anche quando il destinatario non sia fisicamente presente al momento della consegna. Tuttavia, la Corte ha precisato che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare che siano stati compiuti tutti i tentativi necessari per rendere il contribuente reperibile, inclusi eventuali avvisi presso l’indirizzo corretto o tramite canali alternativi consentiti dalla normativa.
La pronuncia sottolinea come la semplice irreperibilità del contribuente non possa automaticamente invalidare la notifica: ciò che rileva è la correttezza delle procedure adottate dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Corte evidenzia che la regolarità della notifica è condizione essenziale per il perfezionamento dell’avviso di accertamento e per l’eventuale impugnazione davanti all’organo giurisdizionale competente.
Questa ordinanza rappresenta un punto di riferimento importante per contribuenti e professionisti, chiarendo i confini tra dovere di reperibilità del cittadino e correttezza formale dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, evitando contestazioni pretestuose basate esclusivamente sull’assenza del destinatario.