NON HA RILEVANZA REDDITUALE L'ACQUISTO DEL CREDITO EDILIZIO DA PARTE DELLO STUDIO ASSOCIATO: INTERPELLO

Con  Risposta ad Interpello 30 novembre 2023, n. 472, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del “differenziale positivo” conseguente  all'acquisto, da parte di uno  studio associato, di un credito edilizio ad un prezzo inferiore al relativo valore nominale. Secondo l'Agenzia, l'acquisto di crediti edilizi che non originano da prestazioni  professionali  rese dallo studio e/o da soggetti associati e che  non rappresentano corrispettivo  in natura di prestazioni professionali rese da detti soggetti  "...in  assenza  di  una  espressa  previsione  normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo [...] e stante la non  riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR"   in linea di principio, è un'operazione che non genera reddito imponibile in capo allo studio associato. L'Agenzia ricorda inoltre che, diversamente, come chiarito con Circolare n. 23/2022, i crediti acquisiti in relazione a prestazioni professionali  con applicazione del cd. "sconto in fattura" costituiscono reddito professionale, ordinariamente assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54, TUIR.

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