NO OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE INPS DEI COMMERCIANTI IN CASO DI SOLA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore unico che riceve solo un compenso, limitandosi a gestire l'attività amministrativa  della società, non è soggetto all'obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, ma  solo a quello relativo alla gestione separata INPS (art. 2, c. 26, Legge 335/1995). Con l'Ordinanza n. 21295, i giudici chiariscono che per essere soggetti al primo obbligo è necessario che l'amministratore svolga attività materiale ed esecutiva nell'impresa.

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