L'ONEROSITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA È DEROGABILE

La disciplina del patto di non concorrenza è derogabile ad opera delle parti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024. Infatti, ai sensi dell'articolo 1751-bis del codice civile, la corresponsione di un'indennità all'agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale. L'agente, d'intesa con il preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia. L'indennità per non concorrenza è derogabile sia nell'an che nel quomodo, ovvero nella modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità. Non è, quindi, nulla la clausola contrattuale che ha previsto la liquidazione anticipata di un'indennità di natura provvigionale, in deroga alla previsione di legge