LICENZIAMENTO PER MOLESTIE: SUPERFLUA LA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA DELL’ABUSO

La Corte di Cassazione, con L’Ordinanza n. 13176 del 14 maggio 2024, ha stabilito la legittimità del recesso datoriale nei confronti del molestatore, anche in assenza della prova testimoniale della vittima dell’abuso, ciò in quanto il giudice può trarre il suo convincimento dalle prove atipiche prodotte in giudizio, da cui si ricaverebbero elementi sufficienti per ricostruire l’intera vicenda.

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