IL RUOLO DEL RSPP NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: COLPA E RESPONSABILITÀ

Nel sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) riveste un ruolo centrale nella gestione della sicurezza aziendale, pur non essendo titolare di obblighi decisionali o di spesa. La sua funzione è eminentemente tecnica e consulenziale, a supporto del datore di lavoro, cui resta in capo la posizione di garanzia primaria.
Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che anche il RSPP può essere chiamato a rispondere, sul piano penale, degli infortuni occorsi ai lavoratori, qualora l’evento sia riconducibile a una sua condotta colposa. In particolare, la responsabilità del RSPP può emergere nei casi di negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento dei compiti assegnati, quali l’individuazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e la collaborazione alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
La colpa del RSPP si configura soprattutto quando egli ometta di segnalare situazioni di pericolo evidenti o fornisca indicazioni tecniche inadeguate, incomplete o errate, inducendo il datore di lavoro a mantenere assetti organizzativi non sicuri. Non è invece sufficiente la mera esistenza di un infortunio per fondare automaticamente una sua responsabilità, essendo necessario accertare il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva e l’evento lesivo.
In conclusione, il RSPP non è un semplice esecutore formale, ma un professionista qualificato, la cui attività richiede competenza, aggiornamento costante e attenzione concreta ai rischi aziendali. Il corretto esercizio del suo ruolo rappresenta un presidio essenziale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una garanzia anche sul piano della responsabilità giuridica.

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