Il datore perde l’agevolazione solo se manca la totale formazione dell’apprendista

Nell'Ordinanza n. 28359 del 15 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che, perché il datore di lavoro perda benefici contributivi, non è sufficiente che l'apprendista sia assente ad un corso di formazione. Ciò vale anche per il caso in cui il lavoratore sia stato convocato dal Centro per l’impiego.

Gli ermellini hanno infatti chiarito che la revoca dei benefici scatta soltanto quando l’inadempimento ha un’obiettiva rilevanza e si risolve in una totale mancanza di qualificazione del giovane, teorica e pratica.

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