DECADENZA AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" IN CASO DI RIACQUISTO DEL SOLO DIRITTO DI USUFRUTTO

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisto, entro l'anno, di un diritto reale di godimento (quale è l'usufrutto) su un immobile da destinare a propria residenza, non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione "prima casa" di cui alla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in caso di vendita infraquinquennale dell'abitazione principale. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: • il trasferimento dell'immobile, acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa", prima del decorso del termine di 5 anni dalla data di acquisto comporta la decadenza dal regime di favore fruito; • la perdita dal beneficio, tuttavia, non opera qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata, proceda all'acquisto del diritto di piena proprietà di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non essendo sufficiente l'acquisto di un diritto reale di godimento.