CREDITO D'IMPOSTA "ZES UNICA" PER AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA: DEFINITA LA PERCENTUALE EFFETTIVA

Con Provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella "ZES unica", effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 dalle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis, D.L. n. 124/2023. In particolare, il citato Provvedimento dispone che: • la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 100%; • l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascuna beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente • presentata, moltiplicato per la predetta percentuale; • ciascun beneficiario può visualizzare l'importo massimo del credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale. Si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.

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