CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL: IL DEBITO DELLA SOCIETÀ SCISSA SI ESTENDE ANCHE ALLE PARTECIPATE

La Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 17188 del 21 giugno 2024, ha chiarito che i contributi dovuti all'INPS e i premi da versare all'INAIL sono equiparabili alle obbligazioni tributarie poiché hanno natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte dalla legge e il relativo introito è destinato ad enti pubblici e allo svolgimento di funzioni sociali. Pertanto, in presenza di scissione societaria, rispondono del debito contributivo anche le società che vi partecipano, senza limite del patrimonio netto assegnato o residuo e in solido rispetto alle obbligazioni tributarie gravanti sulla società scissa e riferite ai periodi di imposta precedenti all'operazione di scissione.