CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA ILLEGITTIMA: NIENTE DETRAZIONE DELL’INCENTIVO ALL’ESODO DAL RISARCIMENTO

Con la Sentenza n. 4665 del 2 marzo 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema particolarmente rilevante nel contenzioso lavoristico: gli effetti economici della cessione illegittima di ramo d’azienda e, in particolare, la possibilità di detrarre dal risarcimento del danno l’incentivo all’esodo percepito dal lavoratore.
La vicenda trae origine da una cessione di ramo d’azienda dichiarata successivamente illegittima. In tali casi, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai validamente trasferito e il lavoratore ha diritto al ripristino del rapporto con il datore originario, oltre al risarcimento delle retribuzioni non percepite nel periodo di estromissione.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato che al credito vantato dal lavoratore per le retribuzioni dovute si applica il principio della compensatio lucri cum damno, secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre tenere conto dei vantaggi economici che risultano causalmente collegati al fatto illecito.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che tale principio non può essere applicato automaticamente a qualsiasi utilità economica percepita dal lavoratore. In particolare, l’incentivo all’esodo non può essere considerato un vantaggio direttamente collegato alla cessione illegittima tale da ridurre il risarcimento spettante.
L’incentivo all’esodo, infatti, costituisce il corrispettivo di una scelta negoziale del lavoratore, generalmente finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto con il soggetto subentrato. Esso risponde quindi a una logica diversa rispetto al danno derivante dall’illegittima estromissione dal rapporto con il datore di lavoro originario.
Di conseguenza, la Corte ha escluso che tale somma possa essere detratta dal risarcimento dovuto per le retribuzioni maturate, confermando un principio di tutela piena del lavoratore nei casi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima.

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