CARTELLE DELLA SOCIETÀ CANCELLATA, NIENTE RICORSO PERSONALE PER IL LIQUIDATORE

Con l’Ordinanza 2 marzo 2026, n. 4604, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’impugnazione di quattro cartelle di pagamento da parte dell’ex liquidatore di una srl estinta, relative a crediti IRPEF, IRAP e IVA vantati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società.
La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità del liquidatore, ai sensi dell’art. 36 del DPR 600/1973, può essere contestata solo dall’Amministrazione finanziaria tramite un apposito avviso di accertamento notificato direttamente al professionista. Non è possibile, quindi, impugnare cartelle notificate alla società cancellata a titolo personale.
Nel caso concreto, l’ex liquidatore aveva contestato le cartelle non in qualità di rappresentante della srl, ma a titolo individuale. La Cassazione ha ritenuto l’impugnazione inammissibile: il liquidatore, infatti, non possiede un interesse giuridicamente rilevante a tutelare direttamente tali atti, che restano riferibili esclusivamente alla società estinta.
La pronuncia conferma così il principio secondo cui eventuali responsabilità del liquidatore devono essere perseguite formalmente dall’Amministrazione finanziaria e non possono essere oggetto di iniziativa personale, rafforzando la distinzione tra posizioni della società e responsabilità del professionista.

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