APE SOCIALE: NE HA DIRITTO ANCHE LA LAVORATRICE CHE NON HA BENEFICIATO DELLA NASPI

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024, ha statuito che il diritto di accedere all'APE sociale richiede, tra gli altri requisiti, uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che quest’ultimo abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione (Naspi). È quindi respinto il ricorso dell’INPS avverso la decisione dei giudici di merito di accordare il diritto all’indennità alla lavoratrice in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, nonostante la mancata fruizione della Naspi a seguito della perdita involontaria del posto di lavoro.