AL VIA LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEL TITOLARE EFFETTIVO- SANZIONI DAL 11 DICEMBRE 2023, IN CASO DI OMISSIONE.

  Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica ovvero le società di capitali come S.r.l., S.p.a e Società in accomandita per azioni e le persone giuridiche private riconosciute come le fondazioni, nonché i trust e cooperative, debbano comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi, al fine dell’iscrizione nell’apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale. Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo, in via generale, è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività e che risulta essere la beneficiaria finale. Sono obbligati all’adempimento gli  amministratori di società di capitali e cooperative, i fondatori, i rappresen tanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. I soggetti obbligati per l’adempimento dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. L’invio dei dati dovrà essere effettuato entro l'11.12.2023. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 devono provvedere alla relativa comunicazione entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. I trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) costituiti successivamente alla stessa data, provvedono alla suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione. Le variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell'atto che le ha originate. Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla: prima comunicazione ultima conferma modifica più recente. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. SANZIONI La mancata comunicazione entro il termine previsto comporta una sanzione, secondo l’articolo 2630 e 2640 del Codice civile, potrà variare da un minimo di €103 fino a un massimo di €1.032.

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