RITARDO RESTITUZIONE IMMOBILE LOCATO: RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO
Con Ordinanza n. 38588, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del conduttore per il ritardo nella
restituzione dell'immobile, ex art. 1591 C.c. (norma applicabile anche se il ritardo dipende dal protrarsi della controversia), ha natura contrattuale, poiché derivante dall'inosservanza dell'obbligo di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
Da ciò ne consegue che il diritto al risarcimento dei danni connessi all'inadempimento del suddetto obbligo non si prescrive nel termine breve di cinque anni ex art. 2948, n. 3, C.c., ma in quello ordinario di dieci.
Inoltre, le due obbligazioni previste ex art. 1591 C.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura:
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di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi della domanda;
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di valore quella avente ad oggetto il maggior danno.