LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA: CIRCOLARE.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di definire l'efficacia e l'applicabilità della rendita catastale attribuita ad un immobile, ha fornito importanti chiarimenti in merito:
-alle modalità e ai termini per la rettifica della rendita stessa;
-alle relative annotazioni negli atti catastali.
In particolare, con riferimento al termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, l'Agenzia ha confermato che non si tratta di un termine perentorio, ma meramente ordinatorio. Tale orientamento, conforme a consolidata giurisprudenza della Cassazione, comporta che lo spirare del predetto termine non comporta la decadenza, in capo all'amministrazione, dal potere di verifica.
Di conseguenza, qualora l'amministrazione non definisca la rendita del bene, oggetto di classamento, le dichiarazioni presentate dai contribuenti valgono come “rendita proposta” fino a quando
l'Amministrazione non proceda alla determinazione della rendita definitiva.
Infine l'Agenzia precisa che la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva, ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile; di conseguenza è necessario differenziare:
-l'efficacia della rendita catastale modificata;
-l'utilizzabilità della stessa, coincidente con il momento a partire dal quale è possibile applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite (“sospese” e, quindi, suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).