SOMMINISTRAZIONE: CHIARITO IL LIMITE COMPLESSIVO DEI 24 MESI
Negli ultimi mesi la disciplina della somministrazione di lavoro ha subito un significativo irrigidimento: il limite di 24 mesi per le missioni a termine va considerato nel complesso, non missione per missione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025, ha stabilito che quando un lavoratore viene inviato più volte in somministrazione presso lo stesso utilizzatore, per le stesse mansioni, tutti questi periodi vanno cumulati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi. Superare questo arco temporale rende nulli i contratti di somministrazione e legittima la trasformazione del rapporto in un’occupazione stabile a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore.
Questo principio si inserisce in un contesto normativa mutata: con la Legge n. 203/2024 è stato abrogato il regime transitorio che fino al 30 giugno 2025 permetteva di ignorare il tetto dei 24 mesi nei casi in cui il lavoratore fosse assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. La circolare ministeriale n. 6/2025 chiarisce che, a partire dai contratti stipulati dopo il 12 gennaio 2025, tutti i periodi di missione devono essere conteggiati nel limite, senza eccezioni.
Non è la prima pronuncia a richiamare il tema della “temporaneità”: già con la sentenza n. 22861 del 21 luglio 2022, la Cassazione aveva evidenziato che la somministrazione deve rispondere a esigenze temporanee reali e non essere uno strumento di precarietà permanente.
In sintesi: il limite dei 24 mesi non è più “per missione”, ma complessivo; superarlo può comportare la “duplice conversione” del rapporto — nullità della somministrazione e instaurazione di un rapporto stabile con l’utilizzatore. Per le aziende è quindi essenziale monitorare con rigore la durata totale delle missioni.