NESSUNA SANZIONE AL CONTRIBUENTE FRODATO DAL COMMERCIALISTA

Le sanzioni sono inapplicabili nel caso in cui l'inosservanza di adempimenti fiscali - sia di natura formale che sostanziale – sia dipesa (in base all'accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logico - giuridici) unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista (Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34759).